Art. 5.
(Contributi economici).
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente,
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in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte, sia dal Consiglio nazionale sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'Albo.